Normativa

Gli articoli 118 e 119 del Codice dei beni culturali e del paesaggio riguardano le attività di educazione al patrimonio culturale svolte dal Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio e dai Servizi educativi territoriali, istituiti nei luoghi della cultura fin dal 1998.  
                                                     
Nell'articolo 118 il testo sancisce il ruolo innovativo della ricerca, con la promozione della progettualità dei funzionari tecnici del Ministero e la definizione di quei Centri di documentazione dei quali il Centro per i Servizi Educativi può costituire un prototipo.

Nell’articolo 119 il testo riprende la legge in vigore dal 1997, mentre le integrazioni riguardano la positiva moltiplicazione dei soggetti attuatori delle convenzioni con la scuola: accanto allo Stato compaiono le Regioni e gli Enti locali territoriali.


CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”  -  D.Lgs 42/2004


Articolo 118 - Promozione di attività di studio e ricerca
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 119 - Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole
1. Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.


COLLABORAZIONE MiBACT-MIUR


Accordo quadro - marzo 1998    PDF

L'Accordo-quadro del 1998 tra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero della pubblica Istruzione ha sancito la possiiblità di avviare progetti comuni alle due Istituzioni, l'iatituzione deL Centro per i Servizi educativi e dei servziie ducativi in ogni museo e ufficio territoriale


Protocollo d'Intesa MIBACT-MIUR - maggio 2014   PDF

per creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza’

Il Protocollo d'Intesa MIBACT-MIUR del maggio 2014 ribadisce e aggiorna il precedente e prevede l'inserimento di alcuni temi da sviluppare - paesaggio, integrazione - e l'incremento di progetti su alcuni settori - alternanza scuola lavoro, promozione alla lettura, attività per il patrimonio archivistico, nuove tecnologie - sollecitando contestualmente l'ampliamento della Rete dei servizi educativi e il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni scolastiche.


Protocollo d'Intesa MIC-MI - giugno 2021 PDF

Logo Sed